ASSISTENZA PER GLI AFFIDI MINORILI
NELLO STUDIO LEGALE A ROMA

ASSISTENZA PER GLI AFFIDI MINORILI NELLO STUDIO LEGALE A ROMA

Affidi Minorili

Diritto di Famiglia

L’Avvocato Alessandra Rossi e i suoi collaboratori prestano la massima assistenza legale nei procedimenti riguardanti gli affidi minorili, affrontandoli in tutte le loro sfumature.

Presso lo studio a Roma, i professionisti si occupano soprattutto dell’affidamento dei figli minori in caso di separazione o divorzio, dove si tratta sia dell’affidamento condiviso che di quello esclusivo, riservato ai casi più particolari. Inoltre, gli avvocati sono specializzati anche nell’affidamento etero-familiare di un minore che si verifica nel caso in cui un tribunale ordini l’allontanamento del bambino dalla famiglia, con la sua successiva collocazione all’interno di un contesto differente come la casa famiglia o una famiglia affidataria.

Avv. Alessandra Rossi | Studio Legale Roma
Avv. Alessandra Rossi | Studio Legale Roma
Avv. Alessandra Rossi | Studio Legale Roma

Cosa si intende per Affidamento Familiare?

L’affidamento familiare del minore è un istituto giuridico disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983, “Diritto del minore ad una famiglia”. Proprio in tale dicitura si riassume l’essenza dello strumento giuridico stesso, ossia garantire ai minori un idoneo ambiente familiare ove crescere, qualora quello originario fosse ritenuto non all’altezza. L’affidamento, tuttavia, differisce dall’adozione per la sua temporaneità, ovvero in una momentanea collocazione, inizialmente non definitiva, del minore presso altro ambiente familiare.

Tale tempo, pertanto, termina nel momento in cui vengono meno le cause che hanno generato il provvedimento di affidamento. Ecco spiegato perché, la temporaneità dell’affidamento non è disciplinata in termini di quantità, vale a dire non esiste un termine prestabilito, in quanto la provvisorietà è dettata dalle circostanze dell’ambiente familiare originario. In pratica, il recupero del minore, all’interno dell’ambiente familiare originario, dipende dalla capacità e volontà dei genitori nel porre rimedio a situazioni di momentanea inabilità nell’esercizio della responsabilità genitoriale.

L’affidamento familiare, sulla scorta di quanto fin qui narrato, tutela da un lato il minore ma offre l’opportunità ai genitori di ricostruire un contesto familiare idoneo seguendo percorsi di prova vigilati da Tribunale dei minorenni, servizi sociali ed altri specialisti. L’assistenza legale, in tutte le fasi del procedimento è altamente importante in quanto solo mediante un avvocato specializzato in materia si potranno delineare e concordare percorsi idonei al fine di poter continuare ad essere genitori e crescere i propri figli.

Considerata la delicatezza della materia e la grande responsabilità, lo Studio Legale Alessandra Rossi è disponibile ad offrire la massima assistenza legale nei procedimenti di Affidamento Minori, Separazioni e divorzi al fine di garantire la continuazione di un rapporto familiare a tutela dei minori e la conservazione della responsabilità genitoriale. Per le materie enunciate ed in base al carico di lavoro, lo studio Rossi è disponibile a difendere gli assistiti con Patrocinio a Spese dello Stato.

Tutela dei diritti dei minori

La crisi del rapporto affettivo tra i genitori e l’impossibilità di proseguire la convivenza, rappresentano una grande difficoltà non solo per le due parti, ma anche e soprattutto per i figli.

Lo studio legale dell’Avvocato Rossi dedica particolari attenzioni a questi aspetti, garantendo un servizio di consulenza legale altamente qualificato in grado di regolamentare i rapporti tra genitori e figli con le soluzioni più adatte al contesto famigliare. L’obiettivo è quello di fornire un servizio accurato che favorisca l’accordo tra le parti, limitando il più possibile il disagio subito dai minori.

Piani di intervento mirati e personalizzati

In casi di separazione, divorzio e cessazione della convivenza quando due coniugi non sono sposati, la regolamentazione dell’affidamento dei minori diviene una questione estremamente delicata che necessita l’elaborazione di un piano d’intervento mirato e personalizzato in base alla situazione familiare di riferimento.

DOCUMENTAZIONE AFFIDO MINORI

AFFIDO MINORI 

In caso di crisi di coppie di fatto ed in presenza di figli minori, ognuno dei genitori potrà adire il Tribunale al fine di disciplinare le modalità di affido, di collocamento e di mantenimento dei minori.

Il giudizio verrà presentato dinanzi il Tribunale a mezzo di ricorso.

Si rappresenta che il ricorso potrà esser congiunto in caso di accordo su tutte le condizioni di affido dei minori, ed in tal caso, entrambi i genitori potranno esser rappresentati dallo stesso difensore oppure ognuno di essi potrà scegliere un difensore da cui farsi assistere.

Invece, in caso di disaccordo, ognuno dei genitori potrà adire il Tribunale sempre a mezzo di ricorso ed in tale ipotesi, si instaurerà un giudizio, il quale si concluderà con un decreto con cui verranno disciplinati tutti i vari aspetti ossia l’affidamento, il collocamento ed il mantenimento dei minori.

DOCUMENTAZIONE RICONOSCIMENTO MATERNITÀ/PATERNITÀ

RICONOSCIMENTO MATERNITÀ E PATERNITÀ

L’art. 269 c.c. dispone che: “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità”.

Sono legittimati ad esercitare l’azione di riconoscimento della maternità o della paternità:

  • il L’azione è imprescrittibile e può quindi essere promossa dal figlio in ogni tempo.
  • I discendenti del figlio morto, anche soltanto da uno di essi, entro il termine di decadenza di due anni dalla morte. Se l’azione era già stata iniziata dal figlio i suoi discendenti possono sempre proseguirla.
  • Il genitore esercente la responsabilità genitoriale (o il tutore) in sostituzione del figlio minore. L’azione ha sempre necessità del consenso del minore quattordicenne, sia nel caso di azione che nel caso di
  • Il tutore in caso di interdizione dell’interessato, sempre previa autorizzazione del Tribunale. Quanto, invece, alla legittimazione passiva, ai sensi dell’ 276 c.c. “La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso”. La domanda, proposta nella forma del ricorso, va indirizzata al Tribunale ordinario.

Naturalmente il Tribunale per i Minorenni rimane competente per tutte le questioni inerenti l’adozione, la tutela del minore, i casi di decadenza dalla potestà o di condotte pregiudizievoli per il minore poste in essere da uno o da entrambi i genitori.

Il figlio sedicenne deve acconsentire al riconoscimento quanto meno prima della decisione e, divenuto maggiorenne nel corso dell’azione per la dichiarazione della paternità naturale, può ricorrere personalmente per Cassazione avverso la sentenza d’appello.

Quanto alla prova della paternità o della maternità questa può essere data con ogni mezzo. Mentre la prova della maternità risulta essere più semplice, quella della paternità è più complessa, anche se ormai si ritengono ammissibili i test sul DNA ai quali, però, il presunto genitore non può essere costretto.

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Lo Studio Legale dell’Avv.Alessandra Rossi opera con efficienza e attenzione nelle diverse aree del diritto penale e civile, offrendo una consulenza mirata su qualsiasi problematica, sino alla risoluzione del caso!