STUDIO SPECIALIZZATO IN CAUSE
DI SEPARAZIONE A ROMA

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DI SEPARAZIONE A ROMA

Cause di Separazione

Divorzio

L’obiettivo perseguito dallo studio legale dell’Avvocato Alessandra Rossi è quello di assicurare la migliore tutela al fine di garantire la piena soddisfazione finale di chi richiede la sua consulenza.
Ascoltando con attenzione e comprendendo in profondità le problematiche di ogni esigenza, l’esperta e i suoi collaboratori si impegnano affinché si crei un solido rapporto di fiducia basato sulla trasparenza e l’immediatezza, permettendo di gestire qualsiasi questione sin dal loro sorgere, prevenendo il contenzioso giudiziario ed elaborando una soluzione efficace e mirata.

Non esitate a contattare telefonicamente i professionisti a Roma per richiedere un consulto nell’ambito del diritto di famiglia o del lavoro.

Avv. Alessandra Rossi | Studio Legale Roma
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Specialisti nelle cause di separazione

Essendo la scelta di divorziare una decisione ricca di conseguenze, sia da un punto di vista emotivo e psicologico che economico, è necessario affidarsi a un avvocato divorzista che sappia adottare un approccio particolare: dotato di una propensione e disponibilità all’ascolto che permetta la creazione di un rapporto di fiducia empatico, l’esperto garantirà una consulenza legale e un’assistenza in giudizio completa ed efficace.

Gli avvocati dello studio legale si impegneranno per offrire questa tipologia di appoggio personale, cercando il giusto equilibrio tra l’ascolto e la componente della difesa tecnica.

Le caratteristiche del divorzio

Esistono differenti tipologie di separazione coniugale: la prima è quella consensuale che viene adottata nel momento in cui le due parti raggiungono un accordo sulla situazione economica, personale e patrimoniale. La seconda è la separazione giudiziale, avviata quando le due parti non raggiungono un accordo e necessitano la presenza di due legali; infine, la separazione di fatto, durante la quale i due coniugi si separano senza ricorrere alla formalizzazione legale.

DOCUMENTAZIONE SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE E DIVORZIO 

Nel caso in cui il “consortium vitae” dei coniugi venga meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, gli stessi potranno procedere alla separazione.

La separazione dei coniugi può essere consensuale (in caso di accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione) oppure giudiziale in caso di mancato accordo sulle condizioni di separazione.

In caso di accordo sulle condizioni di separazione i coniugi potranno adire la via giudiziale ossia depositando ricorso congiunto dinanzi il Tribunale oppure adire la via stragiudiziale attraverso la negoziazione assistita.

La procedura a mezzo di negoziazione assistita, si sostanzia in un accordo tra i coniugi, assistiti ognuno da un difensore, da sottoporre al vaglio della Procura della Repubblica competente, e, successivamente, da inoltrare all’ufficio comunale competente per la relativa annotazione nei registri dello stato civile.

In caso di mancanza di accordo tra i coniugi non si potrà far altro che percorrere la via giudiziale con il deposito di ricorso in Tribunale.

A prescindere dalle modalità, con la separazione, i coniugi possono disciplinare il mantenimento in favore di uno di essi, l’affidamento, il collocamento, i diritti di vista ed il mantenimento dei figli.

Inoltre, nel caso di separazione giudiziale, ove la crisi del rapporto di coppia sia stata originata dal comportamento di uno dei coniugi, con violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio, l’altro coniuge potrà chiedere che il Tribunale pronunci la separazione con addebito.

In tale ipotesi, il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata la separazione con addebito perderà il diritto di percepire l’assegno di mantenimento tranne l’assegno alimentare oltre a perdere i diritti ereditari.

Con la separazione, infatti, i coniugi non perdono il diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del coniuge e neppure i diritti ereditari, in quanto cessano solo i doveri scaturenti dal matrimonio ossia l’obbligo alla coabitazione, il dovere di fedeltà e di assistenza morale ad esclusione dell’assistenza materiale ove sussistano i requisiti di legge e giurisprudenziali.

Inoltre, in caso di separazione giudiziale, in seguito all’udienza presidenziale, in cui il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, già alla prima udienza successiva, si potrà chiedere che il Tribunale pronunci sentenza parziale di separazione ed in tale ipotesi il giudizio proseguirà per le ulteriori domande per cui necessita istruttoria.

Il divorzio, il quale si sostanzia in:

  • cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio contratto secondo il rito concordato;
  • scioglimento del matrimonio, in caso di matrimonio civile disciplinato dal codice civile;

può essere congiunto in caso di accordo tra i coniugi oppure giudiziale in caso di disaccordo tra i coniugi.

Per quanto riguarda il divorzio congiunto, esso potrà esser domandato con deposito di ricorso in Tribunale oppure tramite la procedura della negoziazione assistita.

 

In caso di disaccordo tra i coniugi, si dovrà, necessariamente, adire il Tribunale per la pronuncia del divorzio oltre alla statuizione: dell’importo dell’assegno divorzile in favore dell’altro coniuge ove sussistano le condizioni, dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, il loro collocamento, affidamento e disciplina degli incontri di visita figli-genitori.

Il divorzio può esser domandato in seguito alla separazione dei coniugi, con le seguenti tempistiche:

  • in caso di separazione consensuale decorsi 6 mesi dalla data dell’omologa delle condizioni di separazione da parte del Tribunale oppure dalla data di sottoscrizione dell’accordo di negoziazione assistita;
  • in caso di separazione giudiziale decorso l’anno dal giorno in cui il Presidente del Tribunale ha autorizzato i coniugi a vivere separati;

Nel divorzio giudiziale, alla prima udienza successiva all’udienza presidenziale, si potrà domandare al Tribunale pronuncia di divorzio, la quale in seguito al passaggio giudicato e all’annotazione nel registro dello stato civile del comune ove fu celebrato il matrimonio o trascritto permetterà al soggetto di contrarre nuove nozze.

Nel caso del giudizio di divorzio, l’assegno divorzile potrà esser anche corrisposto nella forma una tantum ossia in una unica soluzione oppure come accade di solito su base mensile.

Inoltre, sia per la separazione che per il divorzio ove dovessero mutare le condizioni stabilite, si potrà sempre procedere alla modifica delle condizioni di separazione che di divorzio sia adendo il Tribunale che tramite la procedura di negoziazione assistita.

DOCUMENTAZIONE ASSEGNO DIVORZILE

ASSEGNO DIVORZILE

Per assegno divorzile si intende una somma periodica che viene corrisposta da un coniuge in favore dell’altro in caso di divorzio nell’ipotesi in cui tale soggetto sia destituito di mezzi adeguati oppure per motivi oggettivi, non versi nelle condizioni di poterseli procurare.

Ai sensi dell’articolo 5 della Legge n.898/1970, l’ammontare dell’assegno divorzile viene stabilito nel momento in cui viene emessa la sentenza di divorzio.

Ai fini della concessione dell’assegno divorzile non si considera il tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, bensì altri criteri, quali: il reddito dei due coniugi, le ragioni sulle quali si fonda la domanda di divorzio, la durata del matrimonio. L’assegno divorzile può essere versato con cadenza mensile oppure in un’unica soluzione.

L’assegno divorzile va tenuto distinto dall’assegno di mantenimento, il quale viene disposto a seguito della separazione dei coniugi. Mentre, come sopra chiarito, il fine dell’assegno divorzile è quello di garantire il sostentamento del coniuge non autosufficiente, lo scopo dell’assegno di mantenimento è quello di assicurare al coniuge meno abbiente il medesimo tenore di vita che aveva durante la vita matrimoniale.

Dunque, come stabilito anche dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 11504/2017, i criteri in base ai quali viene fissato l’assegno divorzile prescindono dal mantenimento del tenore di vita, in quanto l’utilizzo di detto criterio ingenererebbe “una indebita prospettiva, per così dire, di ultrattività del vincolo matrimoniale”.

Dunque, il fine dell’assegno divorzile è quello di garantire il sostentamento dell’altro coniuge nella ipotesi in cui quest’ultimo non sia autosufficiente.

L’art. 4 co. 13 della legge n.898/1970 consente al Tribunale, quando emette la sentenza che dispone l’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, di far retrocedere la decorrenza dell’assegno dalla data della domanda di divorzio, anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza.

Si tratta, tuttavia, di un potere  (non  di  un  obbligo)  del  giudice,  che  deve  essere  adeguatamente motivato, sulla base delle circostanze del caso concreto, e che  può  essere  esercitato anche d’ufficio.

Disposta la corresponsione dell’assegno divorzile, è possibile chiedere la revisione dello stesso quando, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, sopravvengano “giustificati motivi”. La revisione presuppone l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il provvedimento che ha disposto l’assegno.

Il diritto all’assegno divorzile cessa qualora l’avente diritto contragga nuove nozze. (art. 5 co. 10 L. 898/1970). Tuttavia, la recente giurisprudenza ha ritenuto causa della perdita dell’assegno anche l’instaurarsi di una convivenza di fatto, purché di natura stabile e duratura.

DOCUMENTAZIONE NEGOZIAZIONE ASSISTITA

NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

L’istituto della negoziazione assistita introdotto nel nostro ordinamento con decreto legge n. 132/2014 permette la risoluzione stragiudiziale di alcuni tipi di controversie.

In alcuni casi il preventivo esperimento della procedura di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda, come nel caso del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, oppure in caso di richiesta di somme di denaro inferiori ad € 50.000.

Si precisa che comunque l’istituto della negoziazione assistita può esser utilizzato per la risoluzione delle controversie anche in altri ambiti rispetto a quanto sopra purché non si tratti di diritti indisponibili.

Tale istituto ha ad ogni modo avuto successo soprattutto nell’ambito familiare.

Difatti, tramite l’istituto della negoziazione assistita, si possono definire velocemente tutte le questioni inerenti la separazione personale dei coniugi, il divorzio oppure la modifica sia delle condizioni di separazione che di divorzio,

La procedura prevede che i coniugi oppure gli ex coniugi siano rappresentati ognuno da un difensore e, tramite uno scambio di invito e di accettazione e previa stipulazione di una convenzione, si addiviene ad un accordo di negoziazione assistita, il quale, successivamente, verrà sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica competente per territorio ed in seguito inviato all’Ufficio Comunale per la trascrizione nel Registro dello Stato Civile.

La procedura di negoziazione assistita in ambito familiare prevede che i coniugi o ex coniugi abbiano già raggiunto un accordo oppure siano intenzionati al raggiungimento di esso tramite le trattative che interverranno nel corso della procedura tra i legali.

La procedura di negoziazione assistita, pertanto, permette una rapida risoluzione delle vicende familiari, con il minimo dispendio di energie.

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